In occasione delle prossime consultazioni regionali, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/01/2006, n.22, come modificato dalla legge 07/05/2009, n.46.
Ai sensi della normativa sopracitata possono essere ammessi al voto
domiciliare, oltre agli elettori affetti da grave infermità che si
trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da
apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento
dall'abitazione in cui dimorano, anche gli elettori affetti da
gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui
dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio del trasporto pubblico
che i comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare
agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale.
Pertanto, l'elettore interessato ad essere ammesso al voto domiciliare, deve:
1)far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, corredata dalla prescritta documentazione sanitaria, fra martedì 16 febbraio e lunedì 8 marzo 2010.
2)la domanda di ammissione al voto domiciliare - da redigere in carta libera - e nella quale deve indicarsi l'indirizzo completo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un idoneo recapito telefonico, deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'Azienda sanitaria locale;
3)tali certificati medici, per non indurre incertezze, dovranno riprodurre l'esatta formulazione normativa, di cui al comma 1, dell'art. 1, della legge n.46/2009 attestando, quindi, o che gli elettori sono affetti da grave infermità e si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, ovvero che gli elettori sono affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n.104;
4)i certificati medici potranno, altresì, eventualmente attestare la necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.
Pertanto, l'elettore interessato ad essere ammesso al voto domiciliare, deve:
1)far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, corredata dalla prescritta documentazione sanitaria, fra martedì 16 febbraio e lunedì 8 marzo 2010.
2)la domanda di ammissione al voto domiciliare - da redigere in carta libera - e nella quale deve indicarsi l'indirizzo completo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un idoneo recapito telefonico, deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'Azienda sanitaria locale;
3)tali certificati medici, per non indurre incertezze, dovranno riprodurre l'esatta formulazione normativa, di cui al comma 1, dell'art. 1, della legge n.46/2009 attestando, quindi, o che gli elettori sono affetti da grave infermità e si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, ovvero che gli elettori sono affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n.104;
4)i certificati medici potranno, altresì, eventualmente attestare la necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.