Il Ministero della Salute, con ordinanza del 16.08.2020 in vigore dal 17.08.2020, ha disposto:
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 sono adottate le seguenti ulteriori prescrizioni:
a) è fatto obbligo dalle ore 18.00 alle
ore 06.00 sull'intero territorio nazionale di usare
protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza
dei luoghi e locali
aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie,
lungomari) ove per le
caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di
natura
spontanea e/o occasionale;
b) sono sospese, all'aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano
luogo in discoteche,
sale da ballo e locali assimilati destinati all'intrattenimento o che si
svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere,
spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico.
2. Le Regioni possono introdurre ulteriori misure solo in termini più
restrittivi rispetto a quelle di cui ai punti a) e b).