Descrizione
ORDINANZA PREVENZIONE INCENDI
Si avvisa la cittadinanza che, nel rispetto del dettato normativo di cui alla legge n. 353 del 21/11/2000 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) e legge regionale n. 18 del 30/11/2000 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi) è stata emanata Ordinanza Sindacale n. 6/2026, con la quale si
ORDINA
- ai proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo e di colture arboree, di realizzare fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo;
- ai conduttori a qualsiasi titolo, dei campi a coltura cerealicola e foraggera a conclusione delle operazioni di mietitrebbitura o sfalcio, di realizzare perimetralmente e all'interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti;
- ai proprietari, affittuari e conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni adibiti a pascolo, di realizzare una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti;
- ai proprietari, affittuari e conduttori, a qualsiasi titolo, di suoli edificatori, fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura ricadenti in ambito urbano, di realizzare una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti;
- è fatto obbligo, entro il 31 maggio 2026, ai proprietari, conduttori, nonché agli enti pubblici e privati responsabili della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di procedere all’apertura, al ripristino, alla ripulitura e al diserbo dei viali parafuoco, con particolare attenzione alle aree di confine adiacenti a strade e terreni seminativi, pascolativi, incolti o ricoperti da vegetazione cespugliosa.
Per l’inosservanza della presente Ordinanza, a norma dell’art. 12, comma 1, della Legge Regionale n. 38/2016 e ss.mm.ii, è prevista sanzione amministrativa.
Copia integrale dell’ordinanza Sindacale n. 6/2026, è pubblicata all’Albo Pretorio on-line, consultabile attraverso il sito istituzionale del Comune di Modugno